LA VILLA SPA
DOCUMENTI 2025
DOCUMENTI 2024
DOCUMENTI 2023
Allegato – Costi Contabilizzati
Allegato – Registro degli Accessi
Allegato – Bilancio al 31_12_2022
Allegato – Griglia di valutazione con attestazione – Settembre 2023
Allegato – Ricevuta di trasmissione ANAC – Settembre 2023
Allegato – Griglia di valutazione con attestazione – Dicembre 2023
Allegato – Ricevuta di trasmissione ANAC – Dicembre 2023
DOCUMENTI 2022
DOCUMENTI 2021
DOCUMENTI 2020
DOCUMENTI 2019
LISTA D'ATTESA
I criteri generali di inserimento degli ospiti nelle nostre residenze socio-sanitarie avvengono in base a specifiche disposizioni stabilite dalla Regione su cui insiste territorialmente la nostra residenza poiché ogni Regione ha inteso disciplinare questo specifico argomento in maniera differente l’una dall’altra e in base alla tipologia di ricovero (convenzionati o privati).
Per gli ospiti convenzionati i criteri di inserimento sono demandati all’Ente Pubblico di riferimento che ne cura l’accesso all’interno delle strutture accreditate in base a delle logiche stabilite dalla Ente Pubblico Territoriale che non ci è dato conoscere, in quanto la gestione è totalmente demandata a quest’ultimo che non condivide con il gestore privato.
Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:
Per gli ospiti privati, preliminarmente all’inserimento nella lista di attesa, è prevista una valutazione della domanda circa l’appropriatezza del ricovero da parte della Direzione di Struttura unitamente ai responsabili sanitari.
Espresso il parere favorevole, l’ospite viene inserito in lista di attesa interna alla struttura osservando l’ordine di priorità degli ingressi in base ai seguenti criteri:
- compatibilità di genere, in base alla disponibilità del posto letto legato al genere;
- complessità del caso clinico sulla base di una valutazione da parte di una equipe multidisciplinare o del direttore/responsabile/medico sanitario (appropriatezza del ricovero);
- data di richiesta di ricovero. Viene data priorità alle richieste pervenute alla residenza in base ad un ordine cronologico.
CLASS ACTION
Alla data del 30.05.2025 non sono state promosse class action nei confronti della Società.
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
Si comunica che alla data del 30.05.2025 risulta essere stato concesso un contributo pari a € 5.000 al Monastero Juana Coeli (P.IVA 93001850531), erogato in data 02.09.2024
REGISTRO DEGLI ACCESSI
alla data del 30.05.2025 non si registrano richieste di accesso
VERBALE DI NOMINA DELL'ODV
COPERTURA ASSICURATIVA
POLIZZA RCT/O
Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198580073 scadenza al 24/02/2026
L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:
GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.
Oggetto Assicurazione
A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza:
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.).
B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), compreso il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo dì regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e neN’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.1. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’alt 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.


