SOCIETÀ TRASPARENTE


SOCIETÀ TRASPARENTE

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRASPARENZA EX D. LGS 33/2013

Il Gruppo La Villa, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza, ha adottato una serie regole di comportamento, di policy e procedure a cui il personale e i collaboratori del Gruppo devono adeguarsi nell’esercizio delle loro funzioni.

Accesso civico

La società riconosce il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni tramite gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato nei limiti di quanto previsto dal decreto stesso ed in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di pubblico interesse.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare riscontro alle richieste pervenute da eventuali controinteressati e di rigettare le richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.

Il rilascio delle informazioni o documenti è gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla società per l’elaborazione su supporto cartaceo dei dati richiesti, che dovrà essere debitamente documentato dalla stessa.

Le richieste di accesso civico sono trascritte in apposito registro.

Accesso civico semplice ex art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013

L’accesso civico semplice ha ad oggetto la richiesta di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso in cui la società non avesse provveduto a tale adempimento.

La richiesta dovrà contenere i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alla Sede Legale della società nelle seguenti modalità:

  • via mail all’indirizzo info@lavillaspa.it;
  • presso l’indirizzo della sede legale della società pubblicato sul presente sito.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, è facoltà del richiedente rivolgersi al Titolare del potere sostitutivo, ovvero il Direttore dell’Ufficio Affari Generali del Gruppo, contattabile al numero di telefono 055-229142 o all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@gruppolavilla.com.

Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013

L’accesso civico generalizzato ha ad oggetto la richiesta di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la Società è obbligata a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e dei divieti di legge.

La richiesta dovrà contenere i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alla Sede Legale della società nelle seguenti modalità:

  • via mail all’indirizzo info@lavillaspa.it;
  • presso l’indirizzo della sede legale della società pubblicato sul presente sito.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, è facoltà del richiedente rivolgersi al Titolare del potere sostitutivo, ovvero il Direttore dell’Ufficio Affari Generali del Gruppo, contattabile al numero di telefono 055-229142 o all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@gruppolavilla.com.



LA VILLA SPA

LISTA D'ATTESA

I criteri generali di inserimento degli ospiti nelle nostre residenze socio-sanitarie avvengono in base a specifiche disposizioni stabilite dalla Regione su cui insiste territorialmente la nostra residenza poiché ogni Regione ha inteso disciplinare questo specifico argomento in maniera differente l’una dall’altra e in base alla tipologia di ricovero (convenzionati o privati).

Per gli ospiti convenzionati i criteri di inserimento sono demandati all’Ente Pubblico di riferimento che ne cura l’accesso all’interno delle strutture accreditate in base a delle logiche stabilite dalla Ente Pubblico Territoriale che non ci è dato conoscere, in quanto la gestione è totalmente demandata a quest’ultimo che non condivide con il gestore privato.

Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:

Per gli ospiti privati, preliminarmente all’inserimento nella lista di attesa, è prevista una valutazione della domanda circa l’appropriatezza del ricovero da parte della Direzione di Struttura unitamente ai responsabili sanitari.

Espresso il parere favorevole, l’ospite viene inserito in lista di attesa interna alla struttura osservando l’ordine di priorità degli ingressi in base ai seguenti criteri:

  • compatibilità di genere, in base alla disponibilità del posto letto legato al genere;
  • complessità del caso clinico sulla base di una valutazione da parte di una equipe multidisciplinare o del direttore/responsabile/medico sanitario (appropriatezza del ricovero);
  • data di richiesta di ricovero. Viene data priorità alle richieste pervenute alla residenza in base ad un ordine cronologico.

CLASS ACTION

Alla data del 30.05.2025 non sono state promosse class action nei confronti della Società.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Si comunica che alla data del 30.05.2025 risulta essere stato concesso un contributo pari a € 5.000 al Monastero Juana Coeli (P.IVA 93001850531), erogato in data 02.09.2024

REGISTRO DEGLI ACCESSI

alla data del 30.05.2025 non si registrano richieste di accesso  

VERBALE DI NOMINA DELL'ODV

COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA RCT/O

Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198580073 scadenza al 24/02/2026

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.

Oggetto Assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza:
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.).
B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), compreso il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo dì regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e neN’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.1. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’alt 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.


LA VILLA SRL

LISTA D'ATTESA

I criteri generali di inserimento degli ospiti nelle nostre residenze socio-sanitarie avvengono in base a specifiche disposizioni stabilite dalla Regione su cui insiste territorialmente la nostra residenza poiché ogni Regione ha inteso disciplinare questo specifico argomento in maniera differente l’una dall’altra e in base alla tipologia di ricovero (convenzionati o privati).

Per gli ospiti convenzionati i criteri di inserimento sono demandati all’Ente Pubblico di riferimento che ne cura l’accesso all’interno delle strutture accreditate in base a delle logiche stabilite dalla Ente Pubblico Territoriale che non ci è dato conoscere, in quanto la gestione è totalmente demandata a quest’ultimo che non condivide con il gestore privato.

Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:

Per gli ospiti privati, preliminarmente all’inserimento nella lista di attesa, è prevista una valutazione della domanda circa l’appropriatezza del ricovero da parte della Direzione di Struttura unitamente ai responsabili sanitari.

Espresso il parere favorevole, l’ospite viene inserito in lista di attesa interna alla struttura osservando l’ordine di priorità degli ingressi in base ai seguenti criteri:

  • compatibilità di genere, in base alla disponibilità del posto letto legato al genere;
  • complessità del caso clinico sulla base di una valutazione da parte di una equipe multidisciplinare o del direttore/responsabile/medico sanitario (appropriatezza del ricovero);
  • data di richiesta di ricovero. Viene data priorità alle richieste pervenute alla residenza in base ad un ordine cronologico.

CARTA DEI SERVIZI

Come richiesto e concordato con ats valpadana si indica il link che rinvia direttamente alla carta dei servizi della struttura che insiste sul relativo territorio, ovvero rsa mantegna: Carta dei Servizi – CDI Mantegna

CLASS ACTION

ALLA DATA DEL 30.05.2025 NON SONO STATE PROMOSSE CLASS ACTION NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

ALLA DATA DEL 30.05.2025 NON SONO STATI CONCESSI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI NEI CONFRONTI DEI TERZI.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

ALLA DATA DEL 30.05.2025 NON SI REGISTRANO ACCESSI

VERBALE DI NOMINA DELL'ODV

COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA RCT/O

Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198580073 scadenza al 24/02/2026

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.

Oggetto Assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza:
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.).
B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), compreso il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo dì regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e neN’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.1. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’alt 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.


EDOS S.R.L.

LISTA DI ATTESA

I criteri generali di inserimento degli ospiti nelle nostre residenze socio-sanitarie avvengono in base a specifiche disposizioni stabilite dalla Regione su cui insiste territorialmente la nostra residenza poiché ogni Regione ha inteso disciplinare questo specifico argomento in maniera differente l’una dall’altra e in base alla tipologia di ricovero (convenzionati o privati).

Per gli ospiti convenzionati i criteri di inserimento sono demandati all’Ente Pubblico di riferimento che ne cura l’accesso all’interno delle strutture accreditate in base a delle logiche stabilite dalla Ente Pubblico Territoriale che non ci è dato conoscere, in quanto la gestione è totalmente demandata a quest’ultimo che non condivide con il gestore privato.

Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:

Per gli ospiti privati, preliminarmente all’inserimento nella lista di attesa, è prevista una valutazione della domanda circa l’appropriatezza del ricovero da parte della Direzione di Struttura unitamente ai responsabili sanitari.

Espresso il parere favorevole, l’ospite viene inserito in lista di attesa interna alla struttura osservando l’ordine di priorità degli ingressi in base ai seguenti criteri:

  • compatibilità di genere, in base alla disponibilità del posto letto legato al genere;
  • complessità del caso clinico sulla base di una valutazione da parte di una equipe multidisciplinare o del direttore/responsabile/medico sanitario (appropriatezza del ricovero);
  • data di richiesta di ricovero. Viene data priorità alle richieste pervenute alla residenza in base ad un ordine cronologico.

CLASS ACTION

Alla data del 30.05.2025 non sono state promosse class action nei confronti della Società.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Alla data del 30.05.2025 non sono stati concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici nei confronti dei terzi.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Alla data del 30.05.2025 è pervenuta una richiesta di accesso civico generalizzato ex d.lgs 33/2013 in data 08.05.2025

VERBALE DI NOMINA DELL'ODV

COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA RCT/O

Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198468191 scadenza al 31/12/2025

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.

Oggetto Assicurazione
A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Società, in base a conforme, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione ed elencati in Polizza.
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per Danni cagionati a terzi dal personale a qualunque titolo operante presso l’Assicurato, anche quando svolge l’attività presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali sia pubbliche che private per conto dell’Assicurato, compresa l’attività svolta presso soggetti pubblici o privati, quali asili, scuole e domicilio di terzi. Rientrano nella garanzia anche lo svolgimento dell’attività di telemedicina, di formazione e di aggiornamento.
E altresì compresa la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, con esclusione del Personale in Libera Prestazione.
L’Assicurazione si estende alla responsabilità civile personale degli Esercenti le professioni sanitarie (rientranti nella definizione di Prestatori di lavoro e di Personale Convenzionato), con esclusione del Personale in Libera Prestazione, per Danni cagionati a terzi per le attività svolte di cui al punto precedente, fermo il diritto di rivalsa o surrogazione della Società in caso di dolo o colpa grave dei Prestatori di lavoro e del Personale Convenzionato.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente Assicurazione.
B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:
1) degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e loro successive modifiche e integrazioni, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;
2) del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia fìssa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.
Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell’I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).
L’Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell’impresa assicurata regolarmente iscritti all’INAIL.
Dall’Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’Assicurazione R.C.T. che l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. è operante per i Danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.
L’Assicurazione R.C.O. è operante per i Danni che avvengano nel mondo intero.


PIANETA ANZIANI S.R.L.

LISTA DI ATTESA

I criteri di inserimento degli ospiti nelle residenze socio-sanitarie sono definiti dalle diverse procedure regionali in vigore.
Nelle regioni in cui viene demandato all’ospite la facoltà di scelta della struttura a cui rivolgersi, la procedura in essere presso Pianeta Anziani Srl prevede una valutazione preliminare della domanda da parte della Direzione di Struttura e delle figure socio sanitarie competenti. Una volta espresso il parere favorevole, viene stilata la lista d’attesa. L’inserimento dell’ospite nella lista d’attesa è il risultato della valutazione di più criteri: quello dell’urgenza del ricovero (dimissioni ospedaliere/segnalazioni da parte dei Servizi Sociali), quello dell’ordine cronologico della domanda e quello della compatibilità del posto libero con le esigenze sanitarie e sociali del futuro ospite.

COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA RCT/O

Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198580073 scadenza al 24/02/2026

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.

Oggetto Assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza:
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.).
B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), compreso il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo dì regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e neN’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.1. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’alt 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.


PROVIDENTIA SRL

LISTA D'ATTESA

I criteri generali di inserimento degli ospiti nelle nostre residenze socio-sanitarie avvengono in base a specifiche disposizioni stabilite dalla Regione su cui insiste territorialmente la nostra residenza poiché ogni Regione ha inteso disciplinare questo specifico argomento in maniera differente l’una dall’altra e in base alla tipologia di ricovero (convenzionati o privati).

Per gli ospiti convenzionati i criteri di inserimento sono demandati all’Ente Pubblico di riferimento che ne cura l’accesso all’interno delle strutture accreditate in base a delle logiche stabilite dalla Ente Pubblico Territoriale che non ci è dato conoscere, in quanto la gestione è totalmente demandata a quest’ultimo che non condivide con il gestore privato.

Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:

Per gli ospiti privati, preliminarmente all’inserimento nella lista di attesa, è prevista una valutazione della domanda circa l’appropriatezza del ricovero da parte della Direzione di Struttura unitamente ai responsabili sanitari.

Espresso il parere favorevole, l’ospite viene inserito in lista di attesa interna alla struttura osservando l’ordine di priorità degli ingressi in base ai seguenti criteri:

  • compatibilità di genere, in base alla disponibilità del posto letto legato al genere;
  • complessità del caso clinico sulla base di una valutazione da parte di una equipe multidisciplinare o del direttore/responsabile/medico sanitario (appropriatezza del ricovero);
  • data di richiesta di ricovero. Viene data priorità alle richieste pervenute alla residenza in base ad un ordine cronologico.

Ad esempio in Lombardia, il servizio di lista d’attesa è codificato da Regione in maniera chiara e trasparente: le ATS territorialmente competenti mettono a disposizione di cittadini ed enti gestori un ambiente nel loro sito web a conoscenza di tutti:

CLASS ACTION

Alla data del 30.05.2025 non sono state promosse class action nei confronti della Società.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Alla data del 30.05.2025 non sono stati concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici nei confronti dei terzi

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Alla data del 30.05.2025 non si registrano richieste di accesso

VERBALE DI NOMINA DELL'ODV

COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA RCT/O

Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 198580073 scadenza al 24/02/2026

L’Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

GARANZIA RCT – Responsabilità Civile verso terzi (v. art. 13 lett. a)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

GARANZIA RCO – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (v. art. 13 lett. b)
€. 3.000.000,00= per ogni sinistro, ma con il limite di
€. 3.000.000,00= per ogni persona deceduta o ferita.

Oggetto Assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T,)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza:
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell’attività dichiarata.
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente assicurazione.
B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.).
B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 come modificato dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), compreso il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’INAIL a titolo dì regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dell’INAIL e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto i per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e neN’ambito dei massimali ivi previsti.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O./R.C.1. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’alt 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Estensione territoriale
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.





Contattaci subito per avere assistenza nella scelta della struttura più adeguata alle tue esigenze.


CONTATTACI